StampaLettera di N.N. al sig. marchese N.N. sovra le note vertenze tra le due corti di Roma e di Sicilia per fatto del Tribunale della Monarchia.
Editore: S.d.t.
Anno stampa: al front.è ms.la data 1715
Codice: 41060
Catalogo: Controversie tra Sicilia e corte di Roma - Ed.700
Num. catalogo: 220 - 245
Prezzo: 120.00 €
Note: 8°gr..(cm.27). pp.56. cop. posticcia. Qualche lieve fioritura e segni di richiamo in antica grafia ai margg. bianchi. La lettera contiene una dotta e interessante difesa del Tribunale della Monarchia di Sicilia. che inizia: "...Ho letto con seria e matura applicatione la Costitutione di n.s. papa Clemente XI nuovamente publicata per la quale il Tribunale della Monarchia di Sicilia s'abolisce e s'annulla; e ho letta pure la lettera in forma di Breve. diretta al clero di quel Regno. per la quale una nuova disciplina. per regolar in avvenire le appellazioni nelle cause ecclesiastiche viene ordinata; e finalmente ho anche considerato la dichiarazione del s. Pontefice.. per cui si condanna e si annulla un Editto della Regia Gionta di quel Regno che... comanda... di non dare esequtione a lettera veruna o mandato o decreto se prima non via habbia preceduto il regio... exequatur..." Nella difesa viene analizzata la posizione del regno di Sicilia nei confronti della corte di Roma e viene fatto un parallelo tra il Tribunale di Sicilia e Venezia che un secolo prima aveva giudicato civilmente alcuni ecclesiastici. suscitando l'ira di Paolo V che aveva interdetto la Serenissima. Viene quindi riconosciuto alla Chiesa pieno diritto di amministrare "le decisioni dogmatiche in materia di fede e tutta la s. dottrina che spetta al credere e operare per ottenere l'eterna salute"(p.16). da non estendersi però alle "cose ordinate. come sogliono dire i sacri teologi. ad spiritualia". come "le rendite delle chiese e delli ecclesiastici. le controversie forensi intorno al possesso e all'amministrazione di esse; tali sono tutte le persone ecclesiastiche considerate non come ministri d'altare. ma come membri della republica ne' casi che commettono delitti turbativi della publica giustizia come sono ribellioni. omicidj. adullterj etc."(p.18). perché: "Altro è stabilir un punto di dottrina. dettar doghmi. ministrar sacramenti. giudicar misterj e scioglier nel foro della coscienza..ed altro è regolar la politia esterna. le liti. le controversie e gl'abusi dell'esterna disciplinadella Chiesa..."(p.19) . [Mira I 512 cita questa lettera anonima e s.d. Manca a Melzi e Passano].
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